Pietro Leopoldo
Pietro Leopoldo nacque a Vienna il 5 maggio 1747 da Francesco Stefano di Lorena e dall’imperatrice Maria Teresa d’Asburgo.
Nel gennaio del 1765, in seguito alla rinuncia del fratello Giuseppe ai diritti di successione sulla Toscana, Pietro assunse il titolo di Granduca di Toscana. Pietro, sebbene fosse ancora molto giovane per ricoprire un incarico di così grande importanza, manifestò subito una notevole capacità organizzativa e uno straordinario spirito “moderno”, disposto a portare avanti una politica di riforme estremamente innovative e destinate a lasciare un segno nella storia delle istituzioni politiche e giuridiche.
Un aspetto che caratterizzò sempre la vita di Pietro Leopoldo fu appunto la coerenza di intenti, un’uniformità di pensiero che lo portò ad essere ricordato come uno dei sovrani più “illuminati”.Il 18 agosto 1765 morì il padre a cui successe il fratello maggiore di Pietro, Giuseppe, con il titolo di Giuseppe II. Il 13 settembre dello stesso anno Pietro giunse a Firenze e il 31 marzo dell’anno successivo si celebrò la cerimonia ufficiale di insediamento.
Pietro cominciò a viaggiare nel territorio del Granducato per vedere in prima persona le condizioni economiche e sociali dei popoli che governava e da questi viaggi scaturirono una serie di relazioni assai dettagliate, grazie alle quali abbiamo oggi un’idea di chi e di che cosa il Granduca vide e conobbe durante il suo viaggio. Il 25 febbraio del 1790 giunse a Firenze la notizia della morte dell’Imperatore Giuseppe II e immediatamente Pietro partì alla volta di Vienna per assumere la corona imperiale con il nome di Leopoldo II. Il 21 luglio dello stesso anno rinunciò al trono di Toscana in favore del figlio Ferdinando III. Leopoldo II tornò a Firenze nel 1791 e morì a Vienna il 1° marzo del 1792.Durante il suo governo la Toscana conobbe un periodo di splendida fioritura, tanto da divenire la regione più progredita e prospera d’Italia.
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Pietro Leopoldo regnò in Toscana dal 1765 al 1790.
Gli storici tendono a distinguere in questi venticinque anni tre periodi:
1. i primi cinque anni in cui Pietro sarebbe stato ancora guidato dal Rosenberg, persona di fiducia di Maria Teresa, e venne a contatto con Pompeo Neri (1)
2. gli anni settanta in cui si impose la figura del granduca e la sua politica riformatrice
3. gli anni ottanta, con riferimento più marcato a quanto accade in Europa e un inasprimento della politica ecclesiastica.
Al di là di un tentativo di periodizzazione più o meno condivisibile, occorre però valutare la figura di Pietro Leopoldo nella sua unitarietà e coerenza interna nell’azione riformatrice.L’azione di governo del Granduca si sviluppò lungo quattro direttrici:
a . politica economica
b. ordinamento dello stato
c. Rapporti con la Chiesa
d. assetto della società, in particolare amministrazione della giustizia (2)
I problemi di natura economica riguardarono essenzialmente i primi anni di governo e i provvedimenti assunti in questo settore furono volti ad abolire il vecchio sistema vincolistico e a creare le condizioni per il libero scambio.
La riforma amministrativa dello stato iniziò nel 1772; partita da Volterra venne poi estesa a tutte le altre zone della Toscana, da noi trovò applicazione con l’emanazione del regolamento particolare nel 1777. La riforma radicale in questo senso avrebbe dovuto avvenire con la concessione di una Costituzione, ma il progetto venne bloccato dall’unione tra Austria e Toscana prima (1783) e dai fatti della rivoluzione francese poi (1789).
Il provvedimento più famoso di Pietro Leopoldo rimane il nuovo Codice penale, promulgato il 30 novembre 1786, nel quale veniva abolita la pena di morte e la tortura. In tale occasione vennero bruciati nella cortile del palazzo del Bargello a Firenze tutti gli strumenti con i quali veniva esercitata.
L’azione di governo di Pietro Leopoldo era volta a creare le condizioni per lo sviluppo economico prima di tutto, ma che avrebbe dovuto avere come diretta conseguenza il crescere di una borghesia legata al commercio e all’agricoltura capace di instaurare rapporti sociali più civili.
Questa azione di governo si caratterizzò soprattutto per la radicalità; i suoi provvedimenti modificarono in profondità l’assetto della società toscana, sia dal punto di vista economico che sociale. Occorre però sottolineare che la radicalità dell’azione andò di pari passo con una cauta gradualità e moderazione con cui si procedette all’applicazione di tali riforme.
Pietro Leopoldo sperimentò ogni sua riforma dapprima su parti limitate del territorio, poi, dopo averne verificato gli effetti, su tutta la Toscana. Un esempio su tutti, la riforma dell’ordinamento dello stato; anche in questo caso secondo l’idea di Pietro si doveva procedere in due momenti: il primo avrebbe dovuto portare alla riforma delle amministrazioni locali, successivamente i rappresentanti locali avrebbero dovuto formare una rappresentanza nazionale, trasformando così la monarchia da assoluta in costituzionale. Il progetto rimase incompiuto, tuttavia la riforma delle comunità locali lasciò un segno profondo e indelebile che agevolò il programma di autogoverno di ogni piccola autonomia territoriale.
Se osserviamo le date i cui vennero emanati i singoli provvedimenti validi per ogni comunità riformata, ci rendiamo conto di come questo metodo sperimentale sia stato applicato; la riforma venne applicata prima alla città di Volterra, poi ad Arezzo e solo due anni dopo – maggio 1774 – fu emanato un provvedimento generale valido per tutto il territorio granducale, tuttavia occorsero ben nove anni perché tale sistema venisse esteso definitivamente a tutta la Toscana.
Non dobbiamo pensare che questa eccezionale politica riformatrice non abbia incontrato opposizioni, certo, ricevette molti consensi, ma non mancò chi vi si oppose fermamente. L’aristocrazia fondiaria non poteva offrire consenso a chi proponeva di smantellare definitivamente le velleità di restaurazione di una società aristocratica.La figura di Pietro Leopoldo ebbe molta “fortuna” in Europa, il mito del”principe filosofo” si diffuse rapidamente, soprattutto in seguito ad una serie di provvedimenti oggi apparentemente di minore importanza ma che colpirono notevolmente la sensibilità degli uomini del tempo in cui visse; ci riferiamo in particolare alla legge sul contenimento del lusso del 10 ottobre 1781, o alla dichiarazione di neutralità perpetua della Toscana (1° agosto 1778), seguita nel 1881 dalla legge sull’abolizione dell’esercito e dalla sua trasformazione in milizia civica.
Note
- Pompeo Neri (Firenze 1706 - ivi 1776) Economista fiorentino. Fu giurista e professore di diritto pubblico a Pisa, dove si era laureato nel 1726. Nominato auditore delle reali possessioni dal Granduca Gian Gastone, quando la dinastia dei Medici si estinse, il Richecourt lo elesse segretario delle finanze. Nel 1748 venne chiamato in Lombardia da Maria Teresa in Lombardia, affinché ponesse mano alla compilazione del catasto, operazione fiscale e amministrativa di estrema importanza. Il suo incarico, nonostante forti opposizioni manifestate dai ceti privilegiati, incontrò sempre l’approvazione di Maria Teresa, tanto che divenne consigliere di reggenza delle finanze proprio in Toscana nel 1765, nel momento in cui salì al potere Pietro Leopoldo. Il Neri riprese in mano la politica di riforma economica, soprattutto in merito alla liberalizzazione sul commercio dei grani. Successivamente entrò in contrasto con Pietro Leopoldo e nel 1770 si trasferì a Vienna, dove divenne ministro di Stato.
- In tale contesto si colloca anche la soppressione del convento degli Agostiniani a Bagnone nel 17
15 settembre 1766: legge che dispone la libera circolazione interna dei grani e l’abolizione delle gabelle frumentarie
25 novembre 1766: istituzione di una Deputazione incaricata di svolgere un’inchiesta sulle condizioni economiche della Toscana
18 settembre 1767: motuproprio sulla libertà di commercio dei grani
24 aprile 1768: motuproprio sull'abolizione dei dazi interni.
26 agosto 1768: abolizione generale dell' Appalto generale delle imposte.
marzo 1771: istituzione di una Giunta presieduta da Pompeo Neri per la riforma amministrativa del granducato.
maggio 1774: introduzione della "tassa di redenzione" sulla proprietà fondiaria, in sostituzione di diverse altre imposte.
23 maggio 1774: regolamento sul nuovo ordinamento delle comunità locali.
24 agosto 1775: motuproprio che abolisce gli uffici dell'Annona.
26 maggio 1777: soppressione degli otto di Guardia e di Balìa.
30 agosto 1781: legge sulla tariffa doganale unica per tutto il territorio toscano.
11 luglio 1782: unificazione dei pesi e delle misure in tutto il territorio toscano.
22 aprile 1784: soppressione della carica di Auditore fiscale e creazione di quelle di Presidente del Supremo Tribunale di Giustizia e di Presidente del Buon Governo; separazione delle competenze di polizia da quelle giudiziarie.
30 novembre 1786: promulgazione del nuovo Codice Criminale che prevede l'abolizione della pena di morte.
3 marzo 1788: riforma dell'imposta sul sale.
21 marzo 1789: riforma delle imposte sulla carne e sul vino.
18 giugno 1789: abolizione del monopolio sui tabacchi.
La Toscana fu il laboratorio in cui gli intellettuali si misurarono con i problemi del governo politico, con una tensione più tecnica che ideologica e dove le stesse teorie fisiocratiche (il liberismo economico, le teorie del dispotismo legale e la teoria dell’ordine naturale) divennero la cultura di base dove cercare soluzioni realistiche. Angelo Tavanti, Giovan Francesco Pagnini, Ferdinando Paoletti adattarono alla realtà toscana gli scritti degli economisti francesi, senza mettere in discussione gli interessi dei grandi proprietari terrieri e le strutture sociali delle campagne. I loro principi ispiratori sono legati al diritto di proprietà come condizione complementare al diritto della libertà dei commerci, la loro posizione è non conflittuale rispetto al potere politico ma è difesa dell’assolutismo corretto dall’autorità della legge , come forma ottimale di governo, accettazione di un ordine naturale necessario e giusto razionalmente perfetto.
Pietro Leopoldo, educato all’illuminismo cattolico, persuaso dell’importanza del sapere scientifico ed economico per la direzione del paese, capì a fondo la società toscana, ne esaltò l’indipendenza da Vienna e privilegiò i valori nazionali dello Stato Toscano attraverso il rispetto della realtà politica locale.
I suoi più noti collaboratori furono Pompeo Neri, Angelo Tavanti e Francesco Maria Gianni. La stampa fu in quel periodo con le “Novelle letterarie” la portavoce del pensiero riformatore toscano, come pure ”Il giornale dei letterati” di Pisa e l’Accademia dei Georgofili, che sostenne ed elaborò ai massimi livelli la politica economica granducale sui temi della proprietà, della mezzadria e dell’istruzione agraria, del rinnovamento agronomico e dell’igiene pubblica.
L’innovazione trovò il suo terreno fertile nella questione della bonifica della Maremma, scorporata da Siena e posta sotto una diretta amministrazione governativa presieduta da Pompeo Neri, che sotto la spinta di quell’intervento contingente generò la liberalizzazione dei commerci frumentari, la premialità ai produttori e la cessione in proprietà ai mezzadri delle terre del demanio e della Chiesa, avviando la lotta per l’allivellamento delle terre e la liberalizzazione dei commerci (grano e frumento) che culminò nella legge del 1767, prima in Europa, con la quale si intese combattere in modo nuovo la carestia, abolendo la precedente legge annonaria e privilegiando le leggi del mercato invece dell’intervento dello Stato.
La riforma municipale di Pietro Leopoldo mirava a far coesistere lo stato burocratico, in fase di formazione, con spazi di reale decentramento del potere e forme di ampliamento della libertà e dei diritti politici il cui punto di arrivo sarebbe stato il progetto di Costituzione al quale con il Gianni lavorò dal 1778 al 1782. Documento che anche se non operante rappresenta la consapevolezza del Principe di pensare ad un trasferimento di sovranità ai cittadini, progetto che si sarebbe dovuto realizzare attraverso la formazione di un’assemblea nazionale a base elettiva, separazione dei poteri politico, giudiziario, parziale affidamento del potere legislativo all’assemblea nazionale.
La carta costituzionale poneva limiti all’autorità del Sovrano che non avrebbe più potuto, di suo arbitrio, dichiarare guerra, modificare i confini dello Stato, cambiare gli ordinamenti giuridici e municipali e proponeva la separazione delle rendite del Sovrano da quelle dello Stato e l’ inalienabilità dei beni della corona .Nel proemio del 1782 della carta costituzionale, Pietro Leopoldo vuole che” ..la legge primitiva e fondamentale che investe il Sovrano di legittima autorità ne limiti anche l’uso e l’esercizio “ L’ipotesi costituzionale fu influenzata dai fisiocratici francesi, dalla cultura giusnaturalistica europea fino a Locke, ma anche l’esempio dei Paesi Bassi e dalle rivendicazioni dei coloni americani.
Pietro Leopoldo si scontrò perciò con lo stesso Gianni e con le incomprensioni del mondo politico ed intellettuale toscano, codificando il divario tra la sua quell’ambiente e la sua cultura, permeata dai richiami ai principi generali della convivenza umana, da idee di norme fondamentali della società e del governo riferite ad un contratto che dalle precedenti delineazioni giusnaturalistiche e Lockiane stava trapassando verso le insistenze rousseauiane della sovranità popolare.
Impone allo Stato l’autorità di imporre le proprie disposizioni a vescovi e preti considerati alla stregua di tutti gli altri sudditi.
La politica di Pietro Leopoldo fa leva sugli ambienti giansenisti ed è in continuità con le leggi sulla stampa e la manomorta.
Giulio Ruccellai fu l’uomo di punta dell’affermazione dei diritti dello Stato contro la Chiesa: nel 1766 fu tolto il potere dell’ inquisitore e sui libri, dal 1769 al 1777 fu riaffermato l’obbligo rigoroso del Regio Exequator per gli atti di interesse pubblico emanati dalla Chiesa.
Nel 1769 fu perfezionata la legge sulla manomorta entro un più ampio contesto di allivellazione e vendita delle grandi proprietà ecclesiastiche e fu abolito l’asilo ecclesiastico; la giustizia della Chiesa fu ricondotta ad ambiti strettamente religiosi e canonici e tutte le cause furono assegnate alla competenza delle cause civili e criminali, mirando a riformare le funzioni del clero che non si qualificassero come socialmente utili, tramite la chiusura dei conventi. L’intento era quello di esercitare il controllo sulla formazione e predicazione dei preti perché fosse in sintonia con la nuova società civile e lontana dalla cultura controriformistica.
Nel 1786 Pietro Leopoldo pubblica una base in 56 punti per la riforma del clero toscano, nella quale comparivano temi del giansenismo, come la centralità vescovo e dei parroci nell’organizzazione ecclesiastica, contro le usurpazioni della corte di Roma, la necessità di uniformare la cultura dei preti alla dottrina di sant’Agostino, l’ eliminazione delle forme sfarzose di culto, il recupero di una religiosità austera.
Il Sinodo di Pistoia, convocato dal vescovo Scipione de’ Ricci nel 1786, segnò il culmine della rottura tra i vescovi romani e quelli di orientamento giansenista .contemporaneamente fu abolita l’ingerenza giuridica della chiesa nella società toscana con la soppressione della Nunziatura di Firenze ridotta alle solo funzioni di ambasciata.
Il granduca si impegnò nell’intero arco degli anni Settanta in una minuziosa riconfigurazione del sistema giudiziario toscano, nell’intento di separare l’azione di polizia vera e propria dall’amministrazione della giustizia.
Questo riordinamento precede la Costituzione Leopoldina, tenendo presente la lezione teorica di Cesare Beccaria espressa ne' Dei Delitti e nelle Pene.
La riforma abolisce l’antica magistratura fiorentina degli Otto di Guardia e Balia e nel 1784 l’importantissima carica dell’auditore fiscale nel quale si sommavano poteri di polizia e giurisdizionali. Essa viene sostituita con il presidente del Supremo Tribunale di Giustizia, con autorità su tutto l’ordinamento giudiziario criminale e con un presidente del buon governo al quale spetta la direzione degli affari di polizia.
Con queste azioni Pietro Leopoldo, con la sua codificazione, rappresenta una delle più eloquenti attuazioni delle migliori idee del secolo e la conferma del felice incontro tra una terra di antica civiltà con un principe filosofo, incontro capace di sfociare in quello che Condorcet riconosceva come sapiente equilibrio tra esigenze di difesa sociale e garanzie di libertà. Il Codice del 1786 separando giustizia e polizia, crimine penalmente rilevante e trasgressione amministrativa, mirava a creare quella che fu definita la Civiltà del processo, dove l’imputato era valutato sulla base di prove certe e accertabili secondo modalità procedurali valide, chiare e controllabili.
La riforma abbatte i capisaldi del precedente ordinamento giuridico per affermare la nuova concezione della pena, del giudice e dell’imputato.
La semplicità formale del codice, la riduzione dei delitti, la moderazione delle pene, l’abolizione della sentenza di morte, della tortura e la confisca dei beni, il riconoscimento dell’imputato al diritto alla difesa, la pubblicazione delle sentenze indicano la volontà di abbandonare il precedente sistema penale, tutto centrato sul procedimento inquisitorio, sulla segretezza, sulla spaventosità del giudice e della pena. Umanizzare la giustizia significa puntare ad un vivere sociale più ordinato e tranquillo. Ecco perché il codice Leopoldino rappresenta il punto più alto del riformismo italiano ed europeo.
Per Pietro Leopoldo lo stato è un tutt’uno con il diritto legislativo. Il codice leopoldino che precede quello napoleonico nell’eliminazione della pluralità delle fonti di diritto voleva assicurare la certezza contro l’arbitrio, l’eguaglianza contro il privilegio fondato sull’azione congiunta di amministrazione e giustizia, a sua volta basata sulle norme statutarie delle molteplici comunità, fondate su rapporti personali e clientelari con l’autorità centrale e su consuetudini tramandate ed emendate soggettivamente.
La filosofia illuminista vigila ed ispira l’operato leopoldino anche nei rapporti con le comunità: il Sovrano non cerca soluzioni di autorità ma intende l’azione dello Stato come processo abrogativo progressivo entro la linearità applicativa del cammino delle riforme.Subisce l’influenza equilibratrice dell’ambiente quando i segni e gli ostacoli mostrano un limite invalicabile (come l’idea di costituzione che si rende inattualizzabile).
Il Sovrano avrebbe infatti voluto stringere un patto alto per regolare la società civile attraverso la Carta Costituzionale.“Dopo tanti provvedimenti …tendenti ad eccitare nel cuore umano sentimenti di onesta libertà civile, costumi di applicazione e premura per il pubblico bene, vogliamo sperare che sia giunto finalmente il tempo da noi tanto desiderato di mettere in esecuzione il sistema già meditato creando opportunamente, come per il presente atto intendiamo di creare una costituzione fondamentale da osservarsi indistintamente in tutta l’estensione della Toscana, come legge di convenzione e come fondazione di quella forma di governo che con le nostre originali facoltà e con piena cognizione dell’importanza di tale risoluzione intendiamo e vogliamo stabilire e conservare per noi e per i nostri successori.
Con i soprindicati sentimenti dell’animo nostro intendiamo adesso di restituire a tutti i sudditi del nostro Granducato di Toscana la loro piena libertà per intervenire liberamente e celebrare il presente atto in tutte le sue parti, nonostante ciò che direttamente o indirettamente potesse addursi in contrario in vigore delle loro obbligazioni stipulate e promesse fatte per mezzo agli atti o consensi tanto taciti che espressi e così generali come particolari e benché autenticati dalle più solenni formalità pubbliche o notorie funzioni: poiché renunziamo ad ogni diritto acquistato con tali mezzi e dichiariamo che i viventi nostri sudditi, né i loro autori potevano mai essere spogliati legittimamente di quelle facoltà né essi spogliarsi legittimamente di quelle facoltà delle quali nacquero già investiti dalla natura nella società politica o sia nello stato che fu la loro patria.
Quindi in ordine a quanto sopra intendiamo di riassumere ne veri e giusti limiti soltanto la potestà governativa per noi e per i nostri successori e di conferire all’intero corpo dei nostri sudditi le loro originali e libere facoltà d’intervenire validamente con ogni diritto mediante il loro voto pubblico a tutti gli atti del governo e di legislazione, nei quali l’universale dello stato deve avere il principale interesse ed esserne lo scopo primario.
Nella foto: Francesco Giachi - Il Granducato con i suoi tre stati Fiorentino Senese e Pisano (1780)
- Sistemazioni fluviali e acquedotti
- Bonifica acquitrini
- Viabilità
- La Toscana della prima metà del XVIII secolo è una realtà agricola e rurale divisa in tre parti: quella centrale popolosa e prospera con molte città e borghi e col suo bel paesaggio a coltivazione promiscua seminativo alberato con viti maritaye ad aceri campestri , olivi , gelsi e frutti, con un fitto reticolo di case mezzadrili e ville fattorie, modello di organizzazione territoriale, e due porzioni periferiche e marginali , ossia la toscana senza la mezzadria: quella settentrionale apenninica (della quale fa parte anche la Lunigiana) , incardinata sui piccoli proprietari e allevatori delle comunità di villaggio, centrata sui beni comunitari e gli usi civici gravanti su boschi e pascoli incolti e sui castagneti e quella sud occidentale costiera. La Maremma del latifondo, regno degli incolti e degli acquitrini e della malaria, con i flussi dei pastori transumanti di provenienza appenninica addetti ai boschi e campi .
- L’unificazione giuridico amministrativa, commerciale e quindi stradale dello spazio toscano rappresenta l’obiettivo maggiore della politica lorenese che si avvale dei maggiori scienziati e tecnici del tempo: Tommaso Perelli, Leonardo Ximenes, Pietro Ferroni e Vittorio Fossombroni, uniti alla capacità di scrutare e conoscere il nuovo che stava trasformando l’Europa dell’ancien regime ,permeato dalla cultura illumistica
- Si pensi alle Relazioni sul governo della Toscana scritte da Pietro Leopoldo per istruire il figlio suo successore Ferdinando III. La viabilità vista non tanto come servizio per la circolazione degli uomini, ma soprattutto funzionale alla creazione di un mercato interno liberista e liberoscambista. Geografia reale economico sociale demografia ed insediativa dei territori al fine di rendere effettivi i poteri locali conferiti alle comunità delegati dal governo centrale alle periferie per una gestione consapevole del territorio. Basilare è dunque l’ammodernamento delle vie di comunicazione, per assicurare anche esigenze politico militari di collegamento con la Padania e con i porti adriatici e quindi con Vienna L’attenzione venne posta non solo sulle tradizionali vie regie dove transitavano le merci ma anche sul tessuto minore interno di interesse locale, che serve al transito delle cose, gradualmente trasformate in arterie percorribili con veicoli a ruote, dotate di ponti e stazioni di sosta: vedere la relazione che riguarda la Lunigiana ed il parere contrario per la tipologia dei luoghi.
Nella foto: Ferdinando Morozzi - Carta del Granducato di Toscana (1751)
Con la relazione di alcuni viaggi fatti nelle diverse parti della Toscana Giovanni Targioni Tozzetti aveva fornito al Granduca non solo una minuziosa descrizione dello spazio fisico dei territori toscani ma anche elementi per una valutazione dei caratteri storici della toscana. Riconoscerne la molteplicità e l’importanza voleva dire, da parte del Granduca, rimanere nell’ambito di una cultura che guardava alle riforme non per pura imitazione di oltralpe ma per profonda conoscenza del paese, onde la novità dell’operato leopoldino che diventa paziente reinterpretazione di esigenze e valori maturati all’interno della società toscana dove la tradizione si incontra e confronta con la grande cultura del Settecento europeo della quale il principe filosofo è interprete e promotore.Seguono le selezioni cartografiche della Lunigiana che sono la testimonianza che anche e soprattutto per le zone periferiche dello Stato Pietro Leopoldo avvertì l’esigenza di possedere una rappresentazione fedele, pur in un contesto teorico non ancora conquistato dall’astrattezza geometrica tipica della moderna cartografia, compiutamente impostata su basi geodetiche ed astronomiche.
In epoca Leopoldina la cartografia toscana e francese, come ebbe a dire l’abate Ximenez, soffriva della non applicazione di quelle determinazioni assolute di coordinate che furono la base della cartografia scientifica (il granducato possedeva infatti buoni astronomi, Perelli, Ximenez, Ferroni, Bernoulli) che lavoravano per raggiungere gli obiettivi di applicazione alla cartografia delle misurazioni astronomiche.
Antonio Falleri, ingegnere della Parte, nel 1739, nella temperie illuminista del gran tour dei viaggiatori, intraprese una rettifica della carta della Toscana traguardando e misurando esattamente molti luoghi tra cui la Lunigiana. Nel 1751 un altro ingegnere della Parte, Ferdinando Morozzi, fu incaricato di formare la carta generale dello stato del granducato di Toscana dal Conte Emanuele di Richecourt, primo Ministro dello Stato, da utilizzare nell’ambito dei progetti di revisione amministrativa della maglia delle circoscrizioni politiche-amministrative, alle quali attese per oltre un trentennio e che concluse nel 1874. In tale carta confluirono carte e rilevazioni precedenti, effettuate in occasione dei molteplici incarichi ufficiali che lo portarono a fare il giro della Toscana, dal 1770 in poi “angoleggiando e traversando” per realizzare le carte dei Vicariati, con le podesterie dipendenti, delle quali non si tracciano i confini e di quelle autonome, per il nuovo progetto giurisdizionale (a questo si riferisce la carta del Vicariato di Bagnone del 1778).
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Prima di Pietro Leopoldo lo Stato Toscano non era organico ma formato da tre parti con caratteristiche e strutture diverse.
Le vecchie autonomie avevano resistito anche se erano rimaste valide sotto il profilo giuridico amministrativo ma non politico.La divisione tra il nucleo originario della repubblica fiorentina, il contado e il distretto che si era aggiunto (es. lo stato senese che si era aggiunto nel 1557).Si erano conservati i vecchi statuti.Dopo il 1559 il controllo delle comunità era esercitato dal Magistrato dei Nove.
Le comunità, per quanto attiene al sistema fiscale, riscuotevano oltre alle imposte dello stato, i tributi locali (rendite delle terre comuni date in fitto, privative dei mulini, dei frantoi delle osterie dei mercati e dei macelli, dati in appalto e qualche gabella). Allo stato si pagava con criteri arbitrari e con le rendite provenienti dai beni patrimoniali, dalle privative e dalle gabelle comunitarie, solo se insufficienti si ricorreva all’imposizione .Con l’imposizione si riscuotevano le spese comunali, vale a dire lo stipendio del giusdicente inviato da Firenze, il cancelliere comunitativo, i maestri medici e altri impiegati del Comune, la manutenzione delle strade e dei beni comunali, doti per le fanciulle povere, sussidio agli indigenti.
Non vi erano bilanci preventivi le spese comunali erano di volta in volta sottoposte all’approvazione preventiva dell’autorità tutoria, ed erano riportate semestralmente nel registro dei Saldi, controllato dal magistrato comunitativo e dal magistrato dei Nove.
Gli organi rappresentativi delle comunità erano formati per tratta, ossia estratti a sorte. Accanto vi era il cancelliere, prima nominato dalle stesse comunità poi dal magistrato dei Nove.Alla riscossione delle imposte erano addetti i camarlinghi nominati dal consiglio generale.
Ogni comunità aveva statuti che prima regolavano i rapporti con il feudatario poi sostituito dalla Repubblica, commissioni dette deputazioni provvedevano a dividere il carico fiscale. Solo le comunità più importanti avevano il cancelliere (Bagnone e Fivizzano). Ed ivi erano anche istituiti due capitanati per l’amministrazione della giustizia civile e criminale.
La Lunigiana per la sua posizione strategica tra Lombardia e mar Tirreno, e per mancanza di comunicazioni col resto dello stato, godeva di una diversa struttura amministrativa: ebbe invece del consiglio generale e del magistrato dei priori, i consoli nominati con diversi sistemi ma sempre in modo che il governo municipale rimanesse nelle mani dei maggiorenti.
Solo Pontremoli ebbe un consiglio generale composto da 80 membri (metà della città e metà del contado) con carica a vita ereditaria, che nominava 4 sindaci ogni anno.
C' era molta commistione di funzioni tra l’attività amministrativa e quella giudiziaria, alimentata dalla sussistenza degli antichi statuti, che regolavano non solo la vita amministrativa ma anche materie giuridiche e penali, applicate dai giusdicenti locali inviati da Firenze, che interferivano anche nell’amministrazione.
Gli statuti venivano nel tempo modificati con approvazione degli organi centrali ma quando lo stato era debole, questo non avveniva. Nell’ambito dello stesso Capitanato erano in vigore più statuti per le diverse comunità sottoposte con regole in contrasto l’una con l’altra.
Flagello per le comunità erano le comandate, prestazione gratuita di opera personale e l’impiego del bestiame, particolarmente durante il passaggio di truppe straniere.
La riforma è molto difficile in Lunigiana dove l’abolizione degli usi civici genera l’opposizione degli abitanti, particolarmente le classi meno abbienti che prelevavano dai boschi comuni legna da ardere e pali per riparare le abitazioni, luoghi inoltre di pascolo.
Il sistema delle rappresentanza aveva accentrato nel capoluogo le cariche, luogo dove risiedevano i possessori maggiori, privando le comunità rurali dei loro rappresentanti.L’abolizione dei monopoli e del sistema doganale interno e delle privative avevano dato un grave colpo alle finanze dei comuni lunigianesi scaricando sull’imposta fondiaria e quindi sulla proprietà immobiliare il peso della finanza comunale.
Le classi più povere persero cespiti fondamentali per la loro sussistenza tanto che Pietro Leopoldo consapevolmente investì grandi fondi per lavori stradali dove impegnare le classi povere. Vedasi i reclami dei rappresentanti della Comunità:
- Corlaga (1775) per avere il possesso del bosco di proprietà comunale (il Gianni si mostrò contrario).
- Fivizzano chiede la deroga
- Pontremoli manda a Firenze una memoria per lo stesso motivo, non solo per la legna ma anche per il pascolo esteso a tutti dopo il taglio e la raccolta delle terre anche private, messe a coltura, che dopo la mietitura erano soggette al diritto di pascolo comune.
- Abolirono il vecchio sistema municipale unitamente ai resti del feudalesimo
- Rinnovarono le norme che regolavano la formazione della rappresentanza comunale
- Ordinarono la liquidazione dei patrimoni immobiliari delle comunità
- Cambiarono le basi della finanza localeDiedero norme precise circa il controllo del potere centrale sulle amministrazioni comunitative
- La riforma Amministrativa di Pietro Leopoldo del 1772 era stata preceduta da quella dei governi provinciali
- Cioè dei tribunali periferici, separando la giustizia dalle funzioni amministrative
- La distinzione tra distretto e contado divenne meno marcata, furono aboliti i privilegi di Firenze, aboliti gli statuti e furono emanati per le nuove amministrazioni municipali dei nuovi regolamenti particolari con norme organiche fondamentali che li presiedevano
- Il controllo fu affidato alla Camera delle Comunità (che aveva abolito e sostituito il magistero dei Nove e i Capitani di Parte (che controllava i lavori pubblici delle Comunità)
- I rappresentanti delle comunità divennero i possessori di beni immobili eletti con estrazione a sorte .I corpi rappresentativi erano il Consiglio Generale e il magistrato dei Priori col Gonfaloniere capo dell’Amministrazione Comunale
- Erano assistiti dal cancelliere, ufficiale governativo che continuava le mansioni di quello già nominato dai Nove
La parte più innovativa fu la riforma finanziaria delle comunità i vecchi contributi furono unificati nella TASSA DI REDENZIONE ne fu determinata per ogni comunità l’importo contenuto nel regolamento particolare di ciascuna comunità. Furono divise le spese ordinarie da quelle straordinarie da deliberarsi alla presenza del giusdicente locale che poteva impedirne l’esecuzione.
Il pagamento della Tassa di Redenzione e le spese ordinarie si pagavano con le entrate dei beni, con i censi ed imponendo sugli immobili dei cittadini una imposta a titolo di dazio, proporzionale al reddito imponibile .
La riforma si basava sulla RESPONSABILITA’ DEL MUNICIPIO e non del contribente nei confronti del fisco.
Non era stabilito per legge la descrizione dei beni stabili negli estimi, liberamente lasciata al consiglio generale.L’interesse dei possidenti era dunque di ampliare i beni altrui iscrivendoli all’estimo così da dividere la spesa complessiva della comunità, estendendola ad altri proprietari, per ridurne le quote singole.
L’autonomia della comunità era ristretta.
L’obbligo di vendere o allivellare i beni stabili di proprietà comunale, per accrescere l’autonomia finanziaria della comunità, in realtà finiva per depauperare Le finanze comunali perché il reddito certo e stabile proveniente dall’allivellazione sarebbe stato presto inflazionato e il reddito dei capitali provenienti dalla vendita dei beni immobili investiti per legge in luoghi di monte, che erano i titoli del debito pubblico, avrebbero fatto la stessa fine.
I tributi diventano la base della finanza locale.
Il Regolamento viene ad interessare il territorio bagnonese nel 1777 le circoscrizioni giudiziali cambiano: vengono istituite tre cancellerie in Lunigiana, Bagnone, con Groppoli, Terrarossa, Calice, Albiano, Filattiera che venne staccata e resa autonoma nel 1786), Pontremoli e Fivizzano.
Il 2 giugno 1777 si insedia in Bagnone la nuova Comunità formata dai comunelli di: Bagnone, Biglio, Cassolana, Castiglione del Terziere, Collesino, Compione, Corlaga, Merizzo, Filattiera (fino al 1786), Fornoli, Gigliana, Grecciola, Lusana, Lusuolo, Mochignano, Nezzana, Pastina, Pieve di SS. Ippolito e Cassiano, Riccò, Rocca Sigillina.La comunità così costituita con a capo Bagnone era rappresentata da una magistratura formata da un gonfaloniere, cinque priori e 20 consiglieri, uno per ciascun comunello, in carica per un anno, tutti assieme formavano il Consiglio Generale. Il gonfaloniere e i priori erano estratti a sorte da una borsa formata dai possessori di beni iscritti nell’estimo del comunello di appartenenza, di valore pari o superiore a cento scudi. I consiglieri venivano estratti a sorte da un’altra borsa di possessori di beni di valore anche inferiore a cento scudi.
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Tutti i contributi diventano tassa di redenzione e con i regolamenti particolari è istituito l’ammontare che la Comunità doveva versare (quella di Bagnone complessivi scudi 689 di moneta fiorentina, di lire 7 per scudo, da versare annualmente alla Cassa della Camera delle Comunità).
Parimenti vengono definite le spese annuali ordinarie del Comune e quelle straordinarie vengono subordinate alla presa visione del giusdicente locale che, nonostante la deliberazione degli organi locali, poteva porre il proprio veto. “Quanto al reparto, o distribuzione degli aggravi, o imposizioni, che occorressero farsi nella Nuova Comunità di Bagnone per supplire al pagamento della tassa di redenzione, ed alle altre spese locali comunitative vogliamo che il totale importare delle imposizioni predette si debba per facilità e comodo di conteggio ripartire sopra i venti Comuni ora costituenti la nuova Comunità predetta colla proporzione della cifra, o massa assegnata all’intero corpo della nuova comunità di Bagnone in lire 3.19.10, alle masse particolari dei Comuni suddetti che la compongono lasciate nelle appresso somme che sono le istesse, colle quali fino al presente è stata proporzionata l’imposizione delle spese del Capitanato di Castiglione del Terziere in oggi dette di Vicariato di Bagnone.La base della finanza locale è affidata ai soli tributi, onde si assiste allo scarico sulla imposta fondiaria della finanze comunali.Gli introiti derivanti dai canoni dei livelli (terre castagnate o coltivate a grano, mulini, torchi, osterie e macelli) rappresentavano le entrate della comunità che andavano a comporre il libro dei Saldi o registri contenenti il resoconto annuale della gestione del Camarlingo (Ragione et calculo di ragione) comprensivo delle uscite dovute alla Camera delle Comunità di Firenze e alla Cassa dell’Ufficio del sale.
I limiti della riforma finanziaria sono palesi nell’economia delle Nuove Comunità, sopratutto quelle periferiche:
- la divisione dell’imposta erariale per ciascuna comunità stabiliva il principio della responsabilità del municipio rispetto a quella dei singoli contribuenti;
- il consiglio generale poteva scegliere quali beni potevano essere inseriti negli estimi (e quindi essi potevano variare);- tutti i maggiori possidenti, per abbattere le proprie quote contributive rispetto all’importo globale che la comunità doveva versare a Firenze, inscrivevano anche i beni immobili di altri proprietari.
XXXI Prescriviamo perciò che all’occasione di fare le imposte si attribuisca a ciascuno dei suddetti Comuni la sua rispettiva tangente colla proporzione sopra indicata e poi se ne riparta l’importare sopra i possessori di beni stabili descritti o da descriversi secondo le leggi veglianti agli Estimi, o catasti di Estimo dei Comuni predetti talmente che ogni maggiore, o minor somma da esigersi rispettivamente sopra i contribuenti nasca o si misuri dalla maggior o minor somma delle loro rispettive masse di Estimo.
XXXII E quanto a quei Comuni suddetti (Castiglione del Terziere, Biglio, Corlaga, Compione, Fornoli, Grecciola, Mochignano e Rocca Sigillina) che non hanno attualmente i loro catasti di estimo da poter servire da fondamento stabile e sicuro alla distribuzione da farsi sopra i possessori i quelle rate di dazio o imposizione comunitativa, che si poseranno sopra i comuni medesimi in proporzione alle rispettive cifre, o masse, vogliamo che le rate, o siano tangenti suddette fino a tanto che non siano formati i rispettivi catasti ordinati sopra all’articolo XL, possino esigersi anche per mezzo di esecuzione reale, o sia di sequestro dal Camarlingo della Comunità a dichiarazione del Magistrato del Gonfaloniere, e Priori arbitrariamente per l’intero, o per porzione sopra uno, o più possessori di beni stabili nel rispettivo comune, i quali possessori dichiariamo esser solidamente obbligati alla contribuzione delle imposizioni suddette, salvo sempre il regresso che di ragione si competesse loro contro quei possessori, per i quali giudicassero di aver pagato oltre la propria loro posta o tangente.