Statuti
Con il termine statuto si definisce un corpus di norme rispecchianti la struttura e le caratteristiche di una comunità. In età medievale, in particolare in quella comunale, il termine designava le norme legislative emanate da quegli organi che avevano l'autorità di formulare la volontà comune. Procedendo nel tempo si preferì affidare la preparazione e revisione degli statuti ad apposite commissioni di statutari, ufficiali di nomina locale, ritenuti particolarmente esperti in materia giuridica. Essi venivano incaricati di predisporre un insieme di direttive volte a regolare la vita della comunità di appartenenza. Dopo essere stato redatto lo statuto veniva trascritto e reso pubblico da un notaio. Nei comuni dipendenti da un governo centrale, lo statuto per poter divenire esecutivo aveva sempre bisogno dell'approvazione dell'autorità superiore, la quale si riservava la facoltà di sopprimere o di aggiungere o di correggere.
Nel corso degli anni, in seguito alle vicende storico-istituzionali a cui era soggetta la comunità, alle norme statutarie venivano apportate delle modifiche, dette riforme, le quali, in genere, non comportavano la ricompilazione dello statuto stesso; prima di divenire operative dovevano essere sottoposte alla revisione da parte dell' autorità centrale. In seguito alla riforma comunitativa realizzata da Pietro Leopoldo nella seconda metà del XVIII sec., anche se non vennero formalmente soppressi, gli statuti furono sostituiti dal Regolamento generale predisposto per le nuove comunità e persero progressivamente il loro carattere normativo. Il successivo consolidarsi nel corso del XIX sec. dell' autorità centrale determinò la soppressione anche formale degli statuti.
Molti statuti sono andati perduti, in seguito alle vicissitudini a cui è stata sottoposta la trasmissione del materiale documentario conservato a livello locale. Per quanto riguarda la zona sottoposta al dominio fiorentino, la raccolta degli Statuti delle comunità autonome e soggette, conservata presso 1'Archivio di Stato di Firenze, permette di colmare almeno in parte queste lacune.
Il testo dello statuto generalmente era diviso in libri, articolati a loro volta in rubriche (o capitoli); ad ogni libro corrispondeva un diverso ambito (giuridico, economico, amministrativo) che riguardava le esigenze della comunità. Si formulavano disposizioni in merito agli organi di governo, alla loro nomina e alle loro mansioni, all'amministrazione della giustizia e dei beni comunitativi.