|
Diritto statutario
Il feudo imperiale di Mulazzo negli antichi statuti delle comunità
I primi statuti di Mulazzo risalgono al 1333 e sono espressione tipica dello ius proprium della comunità.
Da essi si rileva che il municipium era in origine composto da due consoli, da due consiglieri di ogni comune,
da un notaro e da un massaro nominati dai consoli, i quali a loro volta eleggevano gli altri magistrati: corrieri,
soprastanti, saltari. I consiglieri esercitavano gratuitamente il loro ufficio, mentre gli altri magistrati operavano
dietro compenso e previo giuramento.
Il carattere "alluvionale" di tali statuti,caratterizzato dalla non sistematicità delle materie, era
contraddistinto dalla mescolanza di norme penali e civili.
La comunità (vicinia rusticana o gentes loci) rappresenta il soggetto fiscale e
giuridico che si contrappone ai nobiles e al dominus loci per le materie codificate nei patti statutari.
Comune ed autorità feudale, originariamente autonomi, diventano nel corso del tempo, con la presenza
costante del dominus loci sul territorio, entità subordinate. L'ordinamento statutario è sottoposto al
riconoscimento da parte del signore, mentre i magistrati comunali, in alcuni casi, col radicarsi della
struttura feudale, diventano funzionari feudali (ad esempio il podestà).
Nel 1344 Morello Malaspina, oltre all'approvazione dei citati statuti del 1333 che precedentemente dovevano
essere non scritti, firma patti, capitoli e convenzioni con il comune, quale unico feudatario di Mulazzo,
Groppoli e Montegreggio.
Il potere giurisdizionale che il marchese esercitava sull'intero condominio di Mulazzo veniva trasmesso al
primogenito maschile, se minore al momento della successione al tutore in sua vece fino al venticinquesimo anno.
L'ordine di successione escludeva le femmine (novella CXVIII del Corpus iuris civilis o Corpus iuris
Iustinianeum) che erano subordinate all'antico ius italiano di discendenza longobarda, secondo il quale esse,
eccetto la dote, nulla potevano pretendere dalla casa paterna.
Nel corso del secolo XVI, nel contesto storico-politico italiano, si è ormai attuato completamente il passaggio
ad un governo di tipo signorile: il signore ha ormai assunto la facoltà normativa fondando il suo potere sulla
delegazione dell'antica iurisdictio comunale, mentre il comune continua a reggersi sui propri
organi tradizionali.
Gli statuti di questa epoca hanno dunque una natura cosiddetta "largita", in quanto vengono concessi
dal marchese Malaspina in un contesto in cui il comune da organismo autonomo, quale era nel corso del XIV
secolo, diventa autarchico, in quanto il dominus è:
- supremo moderatore della legislazione comunale;
- le norme statutarie non possono diventare esecutive senza la sua approvazione;
- il signore è mezzo legale per la modificazione degli statuti formulati dagli organi comunali.
Non a caso appositi funzionari sono preposti a condere statuta et condita reformare, mentre
gli antichi statuti si richiamavano al giudizio secondo leges, iura et statuta civitatis.
Lo statuto del XVI secolo possiede ormai un'efficacia totale sopra qualunque altro dispositivo,
sancendo il principio che il diritto statutario, da diritto sussidiario del diritto comune assurge alla
funzione stessa di diritto comune. Questa evoluzione dell'istituzione comporta la necessità di
salvaguardare gli statuti della comunità e definirli come sola legge prioritaria in sede di giudizio.
Le magistrature e i compiti ad esse assegnati restano immutati rispetto a quanto disposto nei capitoli
statutari del 1344; i consoli e il notaro del comune continuano ad esercitare attività giudiziaria nel
contenzioso civile e nei piccoli furti, mentre al marchese e ai suoi ufficiali competono gli affari
criminali. Il podestà diventa auditore del feudo e funzionario marchionale, eletto dal marchese, giudice
ordinario in tutte le cause civili e criminali, assistito da un vicario (che per lui compila gli atti,
procedure e giudizi) e da un notaro (pubblico ufficiale che appone la firma e legalizza gli atti, da lui
nominati e a sua diretta dipendenza.
Il marchese è giudice supremo e d'appello nelle sentenze civili e criminali proferite dal podestà, oltre
ad avere piena autorità militare sul corpus di militi paesani comandati da un caporale e da un capitano.
- Statuto di Mulazzo (31MB)
Statuto di Groppoli
Gli statuti di Groppoli diventano autonomi da quelli di Mulazzo all'atto della divisione del
condominio nel 1481. Fino a tale data il suo popolo concorreva alla formazione del municipio di Mulazzo
con due consoli e due consiglieri, che erano riconosciuti dal marchese di Mulazzo come rappresentanti di
quella comunità (allo stesso modo per Pozzo e Montereggio).
Si ha notizia di un primo statuto redatto nel 1578. Una copia tarda dello stesso, integrata,
viene inviata nel 1581, come d'uso nei territori sottoposti alla giurisdizione fiorentina, all'approvazione
del granduca di Toscana Francesco I. Tali statuti rimarranno in vigore fino al 1773.
I nuovi statuti cinquecenteschi di Groppoli sanciscono una nuova linea di governo del territorio, a partire
dalla cessione effettuata da Francesco I a Giulio Nicolò Sale nel 1592. La famiglia Brignole Sale eserciterà
il giudizio nelle materie già di competenza marchionale, riservando al Granducato di Toscana l'esercizio
giuridico nelle cause penali. Restano invariate le magistrature ma vengono istituiti i buonuomini
(in numero di tre), giurati dell'età di quarant'anni, tutori del diritto della comunità che, previo il
permesso del capitano di giustizia, possono correggere e modificare lo statuto di loro autorità, definire
in modo inappellabile qualunque controversia insorga tra gli abitanti del comune, con facoltà di servirsi di
un saggio, nominare sindaci e procuratori, assistere a tutte le cause che si tengo davanti al capitano di
giustizia, che per ogni condanna per delitto e tortura deve ricorrere alla loro approvazione. Vengono nominati
spesso tra persone fuori del territorio del distretto e otengono il diretto beneplacito dal governo centrale
di Firenze.
- Statuto di Groppoli (87MB)
Statuti di Montereggio e Pozzo
Nel secolo XIV la comunità di Montereggio era stata unita a Mulazzo e gli ordinamenti statutari vigenti
erano quelli del condominio di Mulazzo. In seguito alle divisioni attuate nel 1573 dai marchesi di Mulazzo,
figli di Morello, Pozzo e Montereggio divennero feudi autonomi indipendenti, sotto la signoria del marchese
Giovan Paolo.
Nel 1599, forse per sancire tale autonomia, non ratificata tuttavia da alcun diploma imperiale, fu redatto uno
statuto, emendato e corretto dai marchesi Leonardo e Giulio Cesare.
L’ordinamento statutario nei contenuti è comunque identico a quello di Mulazzo; i capitoli stesi per Montereggio,
se si eccettuano alcune aggiunte successive, sono l’esatta trascrizione di quelli
presenti nello statuto di Mulazzo.
- Statuto di Montereggio (34MB)
Vedi anche:
Statuto di Lusuolo (24MB)
Corpus giuridico di Azzo Giacinto III Malaspina
|