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Atti civili e criminali
Con l'espressione atti civili si intende un insieme di quaderni legati insieme a
formare filze piuttosto voluminose e complesse. Il giusdicente incaricato dell' amministrazione
della giustizia provvedeva alla compilazione di questi fascicoli che venivano in un secondo
tempo cuciti insieme seguendo, generalmente, un determinato ordine.
Nella prima parte della filza venivano posti quaderni di genere eterogeneo, vi erano
registrate visite a carceri, denunce di bestie smarrite, prezzi dei merci vendute al
mercato e così via. A questi seguiva il cosiddetto "pubblico di Firenze", ossia l'elenco dei
debitori delle varie gabelle (del sale, della farina, dei contratti, ecc.), il quaderno detto
"Privato" dove si registravano tutti i richiami fatti dai creditori ai debitori e il quaderno
intitolato "protesti, sequestri e comandamenti", dove venivano registrati sequestri e pignoramenti
di beni.
Al termine di questa serie di quaderni iniziavano gli atti civili veri e propri, cioè le pratiche
relative all'istruzione dei processi civili, le dichiarazioni rilasciate dagli interessati, le
testimonianze e le sentenze pronunciate dai giusdicenti.
Sono definiti atti criminali le raccolte di denunce, querele, sentenze, multe ed il relativo
carteggio di corredo. Il materiale raccolto per ogni causa intentata veniva conservato del giusdicente
incaricato dell’amministrazione della giustizia in filze di cospicue dimensioni. Fino al 1755 rimase
in vigore la distinzione tra "descritti" e "non descritti". Coloro che erano "descritti",
ossia facevano parte delle bande granducali godevano di particolari privilegi: non erano sottoposti
a tortura, le pene pecuniarie inflitte potevano essere commutate in periodi di soggiorno obbligato,
non potevano essere condannati per omicidi o ferimenti commessi a difesa del loro onore o dei loro
familiari.
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